L'elemento più attraente del Trust, in generale, è la sua estrema flessibilità, nella misura in cui può adattarsi praticamente a qualsiasi esigenza, nell'ambito del suo scopo.
La nostra priorità è il benessere del cliente, ed è per questo che privilegiamo la flessibilità e lo sviluppo; attraverso un approccio individuale a ogni cliente, siamo in grado di selezionare la soluzione migliore che può evolvere in base alle esigenze future.

A Trust, therefore, may be able to:

Il trust è un rapporto giuridico derivante dalla redazione di un atto costitutivo di trust tra vivi o tramite testamento, con il quale una persona (il Disponente) trasferisce beni o diritti a un'altra persona (Trustee) con l'obbligo di quest'ultima di controllarli e amministrarli nell'interesse del disponente o di un'altra persona (Beneficiario) o per il perseguimento di uno scopo specifico, sotto l'eventuale supervisione di un terzo (Guardiano), in conformità alle norme stabilite dal disponente nell'atto costitutivo del trust e alla legge che disciplina il trust.
Un trust ha le seguenti principali caratteristiche:
A trust has the following key characteristics:
Normalmente I partecipanti ad un Trust sono:
Il Disponente
Il Disponente é la persona che costituisce il Trust, conferendovi I beni.
Il Trustee
Il Trustee é il proprietario dei beni detenuti in Trust ed é responsabile della loro custodia e
Le caratteristiche principali Di questo ruolo consistono in:
I Beneficiari
Beneficiario è la persona (o le persone) che può (o potrà) beneficiare del patrimonio e/o del reddito del Trust. I diritti che un beneficiario ha sui beni del trust variano a seconda del Trust; infatti, un beneficiario può beneficiare solo del reddito di un Trust, o solo del capitale, o di entrambi.
Il Guardiano
Un Guardiano dovrebbe essere una persona indipendente dal Trustee che detiene dei poteri nell'ambito di un Trust ma che non è un Trustee. Il ruolo del Guardiano è solitamente quello di monitorare, supervisionare o controllare l'amministrazione del Trust da parte del Trustee.
Un trust è in grado di:
SI, se Lei è un professionista e la Sua attività è esposta a notevoli responsabilità civili e vuoi tutelare Lei e la Sua famiglia.
SI, se Lei è un imprenditore e vuole pianificare oggi un passaggio senza intoppi ai Suoi eredi della Sua impresa, evitando futuri conflitti interni che potrebbero compromettere l'azienda stessa.
SI, se desidera proteggere una persona debole nel tempo o quando non potrà più farlo.
SI, se è solo e preoccupato per il Suo futuro.
SI, se ha bisogno di garantire transazioni rilevanti, senza impegnare tutto il Suo patrimonio personale.
SI, se si desidera regolamentare i rapporti patrimoniali tra coniugi, tra partner registrati o tra conviventi more uxorio, o tra ex coniugi in fase di separazione o divorzio.
SI, se vuole raggiungere uno scopo filantropico o caritatevole.
In linea di principio il trust uno strumento che va adattato alle singole esigenze e necessità del Disponente, pertanto il costo connesso alla sua istituzione non può essere standardizzato in quanto dipende dalla difficoltà e complessità del progetto, dal numero e tipologia dei beni che si vogliono inserire all’interno del trust (e non dal loro valore), e da numerosi altri fattori.
Lo studio di fattibilità è fondamentale per evitare di creare un trust (che è un rapporto a lungo termine) viziato da errori di forma e/o di sostanza. Lo studio viene fatto dal Trustee, eventualmente in collaborazione con i professionisti scelti dal Disponente.
Qualora la legge dovesse prevedere la costituzione del trust tramite atto pubblico, è inoltre necessario considerare anche gli onorari del notaio e le imposte relative agli eventuali trasferimenti di proprietà immobiliari o di mobili registrati e quote di società.
Successivamente all’istituzione de trust, sono previsti dei costi relativi al suo mantenimento ed alla gestione, da parte del Trustee, dei beni conferiti.
Anche in questo caso, i costi sono variabili e dipendono dalle mansioni che il trustee dovrà espletare durante la vita del trust, poiché, a seconda della loro tipologia, ad oneri amministrativi diversi dipendono costi differenti a carico del trust.
In linea di principio, possono essere previste due tipologie di commissioni:
a) Commissione di Amministrazione
Questa commissione è relativa alle attività amministrative del Trustee e include tutte le attività non gestionali, quali ad esempio: tenuta della contabilità, predisposizione del rendiconto annuale, partecipazione alle assemblee, gestione dei conti correnti, predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
b) Commissione di Responsabilità
Questa commissione attiene alle attività più propriamente di gestione ed è proporzionale alla complessità dei beni conferiti.
c) Commissioni di Distribuzione, di Scioglimento e/o di sostituzione del Trustee o di co-Trustee
Queste commissioni sono dovute a fronte delle attività necessarie per effettuare distribuzioni del patrimonio del Trust, per eseguirne lo scioglimento e/o per trasferire l'incarico ad un altro Trustee o co-trustee.
Niente. Il Trust è uno strumento giuridico estremamente adattabile e flessibile nel tempo; quindi sarà in grado, (se redatto secondo i Suoi desideri iniziali), di assecondare tutte le esigenze che si presenteranno nel tempo, adattandosi rapidamente alle nuove esigenze.
Non esistono limitazioni. È infatti possibile conferire all’interno del fondo in trust qualunque tipologia di beni e diritti. Ad esempio:
Il trust permette a un soggetto (il Disponente) di trasferire la proprietà di parte del suo patrimonio personale a un altro soggetto (il Trustee), affinché questi lo amministri e lo gestisca nell’interesse di uno o più soggetti (i Beneficiari), o per il perseguimento di uno determinato scopo, nel rispetto di quanto previsto nell’atto istitutivo.
Il potere esercitato dal trustee poggia la sua causa su una causa fiduciae; pertanto, l’esercizio del diritto di proprietà è vincolato all’attuazione del programma definito nell’atto istitutivo.
Da ciò ne discende, che il patrimonio conferito in trust è soggetto ad un vincolo di destinazione e forma una massa distinta rispetto alla sfera patrimoniale sia del trustee, sia del disponente, sia del guardiano e, naturalmente, dei beneficiari. L’effetto segregativo discende proprio da tale separazione patrimoniale che si verifica in fase di conferimento di beni in trust.
Altra conseguenza della segregazione è che i terzi creditori non sono ammessi a soddisfare le proprie pretese sul fondo in trust (salvo che il trust non sia stato istituito dal disponente in frode ai creditori).
La durata del trust è determinata dal Disponente, pertanto può essere variabile, ed è fissata nell’atto istitutivo di trust.
In termini generali un trust non può durare in “perpetuo” (fatta eccezione per i trust di scopo, negli ordinamenti che li ammettono) ed il limite massimo di anni è stabilito dalle singole leggi regolatrici.
A titolo esemplificativo, la Legge Inglese definisce il “periodo di perpetuità”, ovvero di durata massima di un trust, in 125 anni, così come la Legge di Malta, mentre la Legge di Jersey afferma che un trust può rimanere in vigore per un tempo illimitato.
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