Il 26 settembre 2025, il Parlamento federale svizzero ha approvato la “Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione dei titolari effettivi” (la “Legge”). La Legge istituisce un registro centrale della trasparenza gestito dall'Ufficio federale di giustizia svizzero e introduce obblighi di segnalazione per società, azionisti, titolari effettivi, trustee e alcune persone giuridiche straniere con legami con la Svizzera. La Legge, che dovrebbe entrare in vigore intorno al 2027, mira a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività finanziarie illecite.
La Legge si applica alla maggior parte delle società svizzere, ad alcune persone giuridiche straniere con succursali o la cui amministrazione effettiva si trova in Svizzera o con attività in Svizzera, e ai trustee che sono domiciliati o hanno la loro sede legale in Svizzera, o che gestiscono trust in Svizzera. Sono escluse le associazioni svizzere, le imprese individuali svizzere, le fondazioni svizzere, i fondi pensione e gli enti statali. I consigli di amministrazione saranno tenuti a identificare, documentare e segnalare le informazioni sui titolari effettivi, definiti come persone fisiche che detengono almeno il 25% delle azioni o dei diritti di voto, o che esercitano comunque il controllo. Se non esistono persone di questo tipo, il dirigente di più alto rango sarà registrato come titolare effettivo.
Gli azionisti, i beneficiari effettivi e i terzi devono collaborare fornendo e aggiornando le informazioni entro un mese da eventuali modifiche. Per le persone giuridiche straniere soggette alla Legge, deve essere nominato un rappresentante svizzero (o un domicilio per la notifica in Svizzera) e deve essere tenuto un registro della trasparenza.
I Trustee soggetti alla Legge devono identificare e conservare i registri dei titolari effettivi del trust, ovvero i disponenti, i trustee, i guardiani, i beneficiari e altre persone che esercitano il controllo sui trust. Tuttavia, le informazioni relative al trust non saranno inserite nel registro della trasparenza.
Il registro della trasparenza non sarà pubblico, ma sarà accessibile a determinate autorità svizzere e agli intermediari finanziari e consulenti soggetti alla legge svizzera contro il riciclaggio di denaro. Le violazioni intenzionali degli obblighi di divulgazione e segnalazione saranno soggette a sanzioni penali, comprese multe fino a 500.000 CHF. La negligenza, tuttavia, non rientra nell'ambito di responsabilità.
Le società svizzere e le entità straniere interessate dalla Legge dovrebbero già iniziare a rivedere le loro strutture di segnalazione e i loro processi di conformità per prepararsi alla transizione dalle attuali norme GAFI al nuovo quadro più rigoroso una volta che entrerà in vigore.
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