La riforma della Trusts (Jersey) Amendment Law (12 dicembre 2025)

05
Mar, 2026

Il Trusts (Jersey) Amendment Law, adottato dall’Assemblea degli Stati di Jersey il 12 dicembre 2025, costituisce una delle più significative riforme del Trusts (Jersey) Law 1984 negli ultimi anni. Entrata in vigore poco dopo l’approvazione e in attesa della ratifica ufficiale dalla Royal Court, questa legge risponde alle esigenze concrete pratiche evidenziate dai professionisti del settore fiduciario e mira a modernizzare e chiarire aspetti fondamentali della disciplina dei trust nell’ordinamento giurisdizionale di Jersey.

Il Trusts (Jersey) Law 1984 costituisce il testo normativo di riferimento per la creazione, l’amministrazione, la protezione e la cessazione dei trust regolati dal diritto di Jersey. Con l’adozione dell’emendamento del 2025, si assiste a un aggiornamento corposo volto a rafforzare la certezza del diritto e a rispondere ad alcune questioni emerse in dottrina e giurisprudenza.

Principali articoli emendati e novità introdotte

Articolo 1 – Definizione di “corporation”

La legge modifica la definizione di corporation nell’interpretazione del testo, eliminando l’esclusione precedente relativa alle società a responsabilità limitata e ampliando la nozione a qualsiasi persona giuridica ovunque costituita. Viene così superata una precedente formulazione più restrittiva, con l’effetto di estendere in modo chiaro l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Articolo 9 – Ambito di applicazione della legge

L’intervento su questa disposizione è di natura tecnica e coordinata con la nuova definizione introdotta all’articolo 1. Viene eliminato un riferimento non più coerente con la riformulazione delle categorie soggettive, assicurando uniformità interna al testo legislativo.

Articolo 9A – Poteri riservati dal disponente

L’articolo sui poteri riservati al settlor viene modificato per chiarire che questi possono includere il diritto non solo di nominare o rimuovere un trustee, ma anche di agire o dare direttive riguardo alla nomina o rimozione di un officer di qualsiasi entità nella quale il trust detiene un interesse. Questa modifica migliora la chiarezza sulla portata dei poteri riservati senza compromettere la validità del trust.

Articolo 19 – Dimissioni o revoca del trustee (nuovo comma 3A)

Viene inserito un nuovo comma (3A) che stabilisce espressamente che la dimissione di un trustee unico, se essa comportasse l’assenza di un trustee, sarebbe inefficace. La disposizione colma una possibile lacuna operativa, prevenendo situazioni di vuoto gestionale.

Articolo 28 – Trustee societario che agisce per risoluzione (Modalità decisionali)

L’articolo viene adattato per chiarire che, nel caso di trustee che non sia una società, i riferimenti a “risoluzioni” devono intendersi come riferimenti all’equivalente processo decisionale del trustee stesso. La norma viene adattata per tenere conto di trustee che non operano secondo un modello societario tradizionale.

Articolo 43 – Cessazione del trust

Uno degli interventi più significativi riguarda la limitazione del diritto dei beneficiari di richiedere la cessazione anticipata del trust (simile alla regola di Saunders v Vautier). Il diritto dei beneficiari di richiedere la cessazione del trust non si applica se esistono beneficiari potenziali futuri o se il trust è previsto per uno scopo specifico (anche non benefico). La riforma rafforza così la stabilità dello strumento fiduciario e ne tutela la funzione programmatica di lungo periodo.

Articolo 43A – Garanzie e prelazioni

L’articolo sulla security viene potenziato: non si tiene più conto di eventuali lien legali per la valutazione del diritto del trustee di richiedere garanzie e viene introdotta una disposizione chiara sulla priorità delle garanzie concesse su beni del trust rispetto a qualsiasi lien legale. Questo assicura maggiore certezza nell’allocazione di garanzie e diritti di prelazione nel caso di obbligazioni verso trustee o ex trustee.

Articolo 55 – Tutela dei terzi

Si sostituisce il riferimento all’“avviso effettivo (actual notice)” con una nozione più oggettiva di “notifica (notice)” per le persone che trattano con un trustee. Ciò semplifica la valutazione delle condizioni in cui un terzo può invocare protezione quando contratta con un trustee, riducendo incertezze interpretative.

Conclusione

La Trusts (Jersey) Amendment Law del 12 dicembre 2025 rappresenta una delle revisioni più sostanziali del diritto dei trust di Jersey degli ultimi anni. Essa consolida il ruolo di Jersey come una delle principali giurisdizioni internazionali in materia di trust. Gli interventi, pur in parte tecnici, incidono su profili centrali quali governance, diritti di porre termine al trust, stabilità dello strumento fiduciario, tutela dei trustee e protezione dei terzi.

Nel loro insieme, le modifiche rafforzano la chiarezza normativa e l’affidabilità del sistema, confermando l’attenzione dell’ordinamento di Jersey all’evoluzione delle esigenze internazionali del settore fiduciario.

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Le informazioni fornite in questo articolo sono di natura puramente generale e non sostituiscono una consulenza specifica. Ha necessità di ulteriori informazioni? Acceda alla sezione FAQ o ci contatti qui

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